Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni stesse e indicando espressamente le disposizioni abrogate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni.